Roma, 11 gennaio 1570. – Il Papa Pio V, tramite breve pontificio, concede agli ammalati e al personale amministrativo, medico e paramedico degli ospedali della Beata Maria della Misericordia di Torre del Greco e di un altro ospedale di Agnano, fondati dall’Ospedale degli Incurabili di Napoli, qualora visitino sette o cinque altari delle relative chiese e recitino un Padre nostro e un’Ave Maria, le stesse indulgenze e grazie che vengono concesse a coloro che visitano le sette chiese di Roma; estende poi a tutti i fedeli che visitano le stesse chiese nel giorno della Natività della Madonna un’indulgenza di sette anni. Ai rettori e ai governatori dell’Ospedale degli Incurabili viene infine proibito di pretendere cosa alcuna dalle monache di Santa Maria in Gerusalemme, che professano la prima regola di Santa Chiara, per il fatto che non hanno nulla di proprio (Vincenzo Magnati, Teatro della carità istorico, 157-158).
Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.
Salvatoris et Domini nostri Iesu Cristi, qui ut humani genus peccatorum mole obrutum aeterno Patri reconciliaret, acerbissimus Crucis tormentum subire dignatus est, exempla sectantes, oves gregis sui nostrae curae divinitus commissas, ad vitam eternam perducere conamur et iuxta creditum nobis apostolicae servitutis officium pauperes infirmos in hospitalibus degentes, et illis etiam in dicto hospitali deservientes aliosque fideles quoslibet, quorum merita pro demeritis penitus sunt imparia, ad devotionis sinceritatem et hospitalium aliorumque piorum locorum visitationem spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus libenter invitamus, ut per piorum operum exercitium macula suorum abolita delictorum ad sempiterna beatitudinis gaudia feliciter pervenire mereantur, et ut ipsa hospitalia melius gubernentur, illa aliis hospitalibus a quibus manutenentur unimus et incorporamus, aliasque desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.
Cupientes igitur, ut hospitalia ethicorum et thisicorum ac hydropicorum in Turri octava alias la Torre del Greco nuncupata, et illius ecclesia sub invocatione Beatae Mariae della Misericordia, nuncupata, Neapolitanae dioecesis, ad quam et quod, sicut accepimus, dilecti filii rectores, magistri et gubernatores hospitalis Incurabilium, Neapolitanae <civitatis> singularem gerent devotionis affectum, et quod nec non aliud hospidale in loco Agnani, sicut etiam accepimus, ex bonis dicti hospitalis Incurabilium fundata fuerunt, in debita veneratione habeantur, ipsique Christifideles eo libentius devotionis causa ad dictam ecclesiam confluant et in dicto hospitali alacriori animo inserviant, quo ex hoc dono celestis gratiae uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis, qui in dicto hospitali Beatae Mariae pro tempore infirmi fuerint, et in eo intervenerint, visitando septem vel quinque altaria eiusdem ecclesiae, et recitando semel in quolibet altari orationem dominicalem et salutationem angelicam, consequantur omnes et singulas indulgentias et gratias concessas visitandibus septem ecclesias almae Urbis et extra illius muros, auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et elargimur.
Ac omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus qui contriti et confessi eandem ecclesiam in festivitate Nativitatis eiusdem Beatae Mariae, a primis vesperis usque ad occasum solis diei dictae festivitatis inclusive pro tempore visitaverint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis pro una vice tantum, auctoritate et tenore praedictis misericorditer in Domino relaxamus; nec non Sanctae Mariae et loci Agnani hospitalia predicta, actento quod ut ipsi rectores, magistri et gubernatores asserunt, ex bonis hospitalis Incurabilium perpetuo fundata fuerunt, eidem hospitalis Incurabilium unimus, annectimus et incorporamus, ac unita, annexa et incorporata esse decernimus.
Et insuper, quod pro tempore existentes dicti hospitalis Incurabilium gubernatores, rectores et magistri omnia legata et relicta facta et facienda in beneficium monasterii monialium Hyerusalem Neapolitanae <civitatis> in recompensam beneficiorum quae dictae moniales receperunt et in dies recipiunt ex dicto hospitali Incurabilium in subsidium pauperum, qui in eo nutriuntur, eo quod dicti monasterii moniales sub prima regula Sanctae Clarae degentes nihil proprium habere possunt, exigere et petere in iudicio et extra possent et valeant, auctoritate et tenore predictis etiam concedimus et indulgemus nec non decernimus.
Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopo Surrentino et episcopo Castellimaris, sive eorum in spiritualibus vicariis generalibus, et dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per presentes committimus et mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium, praesentes literas ac in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quotiens pro parte rectorum, magistrorum et gubernatorum huiusmodi fuerint requisiti solemniter publicantes, eisque in praemissis efficaciis defensionis praesidio assistentes, faciant eos et eorum quemlibet ultimo dictis concessione et indulto ac aliis premissis pacifice frui et gaudere, non permictentes eos desuper per quoscumque quomodolibet molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo, et legimitis super his servatis processibus, censuras et poenas huiusmodi aggravando, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac monasterii et Ordinis predictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque, aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
Datum Romae, apud sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris die XI ianuarii MDLXX, pontificatus nostri anno quarto.
TRADUZIONE IN ITALIANO
BREVE SALVATORIS ET DOMINI DELL’ 11 GENNAIO 1570 DI PIO V
Roma, 11 gennaio 1570. – Il Papa Pio V, tramite breve pontificio, concede agli ammalati e al personale amministrativo, medico e paramedico degli ospedali della Beata Maria della Misericordia di Torre del Greco e di un altro ospedale di Agnano, fondati dall’Ospedale degli Incurabili di Napoli, qualora visitino sette o cinque altari delle relative chiese e recitino un Padre nostro e un’Ave Maria, le stesse indulgenze e grazie che vengono concesse a coloro che visitano le sette chiese di Roma; estende poi a tutti i fedeli che visitano le stesse chiese nel giorno della Natività della Madonna un’indulgenza di sette anni. Ai rettori e ai governatori dell’Ospedale degli Incurabili viene infine concesso di ricevere i legati ricevuti dalle monache di Santa Maria in Gerusalemme, che professano la prima regola di Santa Chiara, per il fatto che non possono avere nulla di proprio (Vincenzo Magnati, Teatro della carità istorico, 157-158).
A tutti i fedeli di Cristo che leggeranno le presenti lettere, saluti e benedizione apostolica.
Seguendo l’esempio del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, che, per riconciliare il genere umano, sopraffatto dalla massa dei peccati, con l’eterno Padre, si degnò di subire il tormento più amaro della Croce, ci sforziamo di condurre le pecore del suo gregge, divinamente affidate alle nostre cure, alla vita eterna e, secondo il dovere di servizio apostolico a noi affidato, invitiamo con gioia i poveri e i malati che vivono negli ospedali, e coloro che li servono nel detto ospedale, e ogni altro fedele, i cui meriti sono completamente ineguali ai loro demeriti, alla sincerità della devozione e a visitare ospedali e altri luoghi pii con doni spirituali, vale a dire indulgenze e remissioni dei peccati, affinché attraverso l’esercizio di opere pie, avendo rimosso la macchia dei loro peccati, possano meritare di raggiungere felicemente le gioie della beatitudine eterna, e affinché gli ospedali stessi siano meglio governati, li uniamo e li incorporiamo con altri ospedali da cui sono mantenuti, e disponiamo di altri dall’alto, come vediamo nel Signore essere sano ed efficace.
Desiderando dunque che gli ospedali degli etici, dei tisici e degli idropici nellaTorre ottava , detta anche Torre del Greco, e la sua chiesa, chiamata sotto l’invocazione della Beata Maria della Misericordia, della diocesi di Napoli, ai quali, come abbiamo ricevuto, i figli diletti i rettori, i maestri e i governatori dell’Ospedale degli Incurabili, della città di Napoli, nutrono una singolare devozione, e che un altro ospedale nel luogo di Agnano, come abbiamo anche ricevuto, sia stato fondato con i beni del detto Ospedale degli Incurabili, siano tenuti in debita venerazione, e che gli stessi fedeli di Cristo accorrano ancor più volentieri alla detta chiesa per amore della devozione e servano nel detto ospedale con spirito più gioioso, per mezzo del quale possano vedersi più abbondantemente ristorati da questo dono della grazia celeste, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, a tutti coloro che sono stati malati nel detto Ospedale della Beata Maria per un certo tempo, e che vi sono intervenuti, visitando i sette o cinque altari della stessa chiesa e recitando una volta ad ogni altare il Padre Nostro e il Saluto Angelico, possano tutti e ciascuno ottenere le indulgenze e le grazie concesse a coloro che visitano le sette chiese dell’alma Città e fuori dalle sue mura, per autorità apostolica, secondo il tenore del presente, noi concediamo ed elargiamo.
E a tutti e a ciascuno dei fedeli cristiani di entrambi i sessi che, contriti e confessi, hanno visitato la stessa chiesa nella festa della Natività della Beata Vergine Maria, dai primi vespri fino al tramonto del giorno della suddetta festa compreso, per il momento, noi misericordiosamente, nel Signore, li liberiamo per una sola volta da sette anni e da altrettanti quaranta anni dalle penitenze imposte o altrimenti dovute in qualsiasi modo, con la suddetta autorità e il suddetto tenore; e anche ai suddetti ospedali di Santa Maria e del luogo di Agnano, notando che, come affermano gli stessi rettori, maestri e governatori, essi furono fondati per sempre con i beni dell’Ospedale degli Incurabili, li uniamo, li annettiamo e li incorporiamo allo stesso Ospedale degli Incurabili, e decretiamo che siano uniti, annessi e incorporati.
Inoltre, che per il momento i governatori, i rettori e i maestri del detto Ospedale degli Incurabili, tutti i legati e le disposizioni fatte e da fare a beneficio del monastero delle monache di Gerusalemme, <città> di Napoli, in cambio dei benefici che dette monache hanno ricevuto e continuano a ricevere dal detto Ospedale degli Incurabili per il sostegno dei poveri che vi sono nutriti, poiché le monache del detto monastero, vivendo sotto la prima Regola di santa Chiara, non possono avere nulla di proprio, esigere e rivendicare in tribunale e potrebbero e fanno altrimenti, anche noi concediamo e assecondiamo, e anche decretiamo, per l’autorità e il tenore di quanto sopra.
Pertanto, affidiamo e ordiniamo ai venerabili fratelli Arcivescovo di Sorrento e Vescovo di Castellamare, o ai loro vicari generali in materia spirituale, e all’amato figlio della Curia generale auditore delle Cause della Camera Apostolica, affinché essi, o due di loro, da soli o tramite altri, pubblichino solennemente le presenti lettere e tutto ciò che in esse è contenuto, ovunque e ogniqualvolta sia necessario, e ogniqualvolta sia richiesto dai rettori, maestri e governatori di questo genere, e li assistano nella suddetta efficace difesa e protezione, affinché essi e tutte le loro suddette concessioni, indulgenze e altre cose di cui sopra possano godere e gioire in pace, senza che alcuno dall’alto li turbi in alcun modo. I contrari e i ribelli, con censure e pene ecclesiastiche, rinviando l’appello e legittimando tali procedimenti, aggravando le censure e le pene di questo genere, invocando anche, se necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Nonostante le costituzioni e le ordinanze apostoliche, e dei suddetti monasteri e ordini, anche se rafforzati da giuramento, conferma apostolica o qualsiasi altra fermezza, qualsiasi statuto o consuetudine contraria, o se ve ne sono, congiuntamente o separatamente, la Sede Apostolica ha concesso che essi non possano essere interdetti, sospesi o scomunicati mediante lettere apostoliche, senza menzionare in modo completo, espresso e testuale l’indulto di questo tipo.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello di Pescatore, l’11 gennaio 1570, nel quarto anno del nostro pontificato.