Napoli, aprile-luglio 1536. – Dubbi sulla posizione giuridica di Maria Lorenza Longo come abbadessa del monastero di Santa Maria in Gerusalemme, relativi al suo diritto di essere abbadessa, di ricevere le novizie e di dare ad esse l’abito di Cappuccine, riammetterle al noviziato e alla professione; tali diritti sono resi piú difficili dalla sua età e inesperienza e dal suo compromesso stato di salute. Va anche detto che il sito del monastero non è appropriato, perché insufficiente e troppo vicino all’ospedale (Napoli, Archivio delle Clarisse Cappuccine, cart. VIII, b. 19. Ediz.: Giuliana Boccadamo – Alda De Luzenberger, Maria Longo e la Napoli della prima metà del ’500, in Campania Sacra 30 [1999] 95-97).
Primo dubitatur an persona sororis Mariae Longae per verba posita in bulla, scilicet “ac eidem Marie ut vita eius durante monasterium huiusmodi, cuius moniales praefatae sibi tamquam matri et superiori obedire teneantur, regere et gubernare” etc. Et alibi: “Pro una abbatissa et duodecim monialibus tria vota regularia dicti Ordinis profitentibus inibi pro hac vice ad electionem ipsius Mariae introducendis et permansuris” etc., sit abilitata ut possit in futuro monasterio monialium Sanctae Clarae recipere mulieres laicas in moniales et conversas eiusdem monasterii, et eisdem habitum regularem imponere, annum probationis assignare, et demum ad professionem admittere, et caetera alia in spiritualibus et temporalibus libere administrare, et ea omnia exercere, quae abbatissae monialium Sanctae Clarae in suis monasteriis de iure et de consuetudine gerere et facere consueverunt, cum nulla alia possit esse in dicto monasterio abbatissa, ipsa sorore Maria vivente.
Causa vero quae possit movere aliquem ad dubitandum, haec est, quia ipsa numquam dictam regulam Sanctae Clarae est experta, nec non quia non solum non est expresse professa, verum nec tacite. Ac etiam quia non est virgo, sed vidua, quae virginibus praeesse non potest; quae omnia de iure deberet concurrere in persona illius, quae praeesse debet monasterio monialium; canone indennitatibus in principio; ibi et expresse professa fuerit Ordinem regularem; de electio in sexto canone cum causam; canone cum in magistrum; canone officii extra eodem titulo.
Glossa in verbo expresse; canone nullus eodem titulo in sexta glossa in verbo eligatur; canone quomodo virginibus, xxxi. 9. 1; glossa in verbo rationabilis clem. attendentes § statuimus insuper de statu monialium, unde videtur dicendum quod aut in praedictis opus erit nova impetratione, cum ibidem non reperiatur expresse insertum, quod possit in spiritualibus ministrare, laicas feminas in moniales recipere, et eisdem habitum regularem imponere, et alia quae supra dicta sunt facere. Aut si praedicta omnia veniunt ex suprascriptis verbis generalibus, cum inibi non appareat quod Papa ex certa scientia voluerit, cum ea contra praedicta iura dispensare, erit timendum ne simus in terminis glossa in verbo noscatur, capitulo 1 de constitutio in sexto et glossa in verbo dissona, canone pastoralis de fi. Instru., maxime quia clausura generalis non obstantibus in fine posita non iure sufficiat per illud quod nomen glossa in verbo mentionem, canone nonnulli de re scripta.
Secundo dubitatur an dicta gratia quantum ad eius personam dicatur obreptitia vel subreptitia propter praesentem statum personae ipsius sororis Mariae, quae iacens in lecto gravi et incurabili morbo laborare videtur, adeo quod perpetuo potest iudicari impedita, ut nequeat officium regiminis et administrationis in futuro monasterio administrare; quia status personae suae aliter quam erat, fuisse Pontifici expressum, ex narrativa eiusdem gratie apparent, dum inibi solum dicitur: “nunc infirmitatibus gravata et in aetate senili constituta, zelo religionis ducta ex activa ad contemplativam” etc. Ideo videtur quod sit in casu capitulo super litteris, capitulo Sedes Apostolica de rescriptis. Nam Papa potius movetur ad dandum coadiutorem incurabili morbo gravatis, quam literas regiminis ecclesiae vel monasterii eisdem concedat, capitulo ex parte de cler. aegro et capitulo uni eodem titulo in sexto.
Tertio, dato quod gratia non esset subreptitia; et dato etiam quod in predictis omnibus ex certa scientia esset abilitata, dubitatur an possit absque peccato et in foro conscientiae dictam administrationem suscipere. Et pro parte negativa videtur respondiri posse quod, licet Papa expresse derogasset in re communi ne aliquo vicio obreptionis, aut subreptionis posset notari, ipsa tamen peccaret acceptando gubernationem monialium volentium profiteri regulam Sanctae Clarae, cum numquam habuerit scientiam aut experientiam eorum, quae ibidem praecipiuntur vel statuuntur per id quod nov. glossa remissive tamen in Clem. uni. in verbo scientiae de eta et quali; et per dictum Innocentium quod refert et sequitur Abb. col. II versi concludit tamen Innocens unum notabile dictum in canone cum in cunctis de electio.
[Con grafia diversa]Quarto praesupponitur in facto quod eidem sorori Mariae consultum fuit quod, considerata serie et tenore Regulae Sanctae Clarae, locus in quo ad praesens habitat et per eam pro monasterio designatus erat, incapax membrorum et officinarum monasterii monialium volentium profiteri regulam Sanctae Clarae, nec non quia videbatur non posse recipere sufficientem clausuram, ex eo praesertim quia est permixtus cum membris ipsius hospitalis; quae sufficiens clausura tam ex verbis dictae bullae ibi “illudque si iam vel postquam sufficienti clausura munitum fuerit” etc.; quam etiam ex tenore dictae Regulae videtur necessaria.
Et ideo non intendit in dicto loco perpetuo se includere, sed donec inveniat alium locum idoneum et capacem. Unde dato quod de iure nihil supradictorum dubiorum sibi ostare etiam in foro Petri, adhuc dubitatur utrum clausula inserta in gratia summi Pontificis vivae vocis oraculo concessa, de qua per litteras patentes facit fidem Reverendissimus Cardinalis Palmerius, scilicet “donec et quousque completum et ad finem perductum sit aliud monasterium quod ad presens asseritur fabricari ad usum et habitationem dictarum sororum”, faciat dictam gratiam nullam, ex eo quia ipsa soror Maria nunquam incepit fabricare aliud monasterium,immo adhuc non habet locum in quo possit alterius monasterii fabricam inchoare.
An vero propter illud verbum, ut asseritur fabricari potest cum tranquilla conscientia et absque scrupulo in dicto loco se includere, et ibidem frui eisdem gratiis et privilegiis in bulla concessis quousque inveniat alium locum pro futuro Monasterio costruendo, ex causa quod tempore, quod dicta gratia fuit impetrata, quaedam nobilis mulier erat parata construere eidem aliud monasterium, et iam coepisset illud fabricare nisi fuisset impedita per ipsam sororem Mariam, quae propter ius quod habet in spe habendi alium locum pro monasterio magis idoneum et capacem, fecit desistere ab illo monasterio costruendo, de quo asserebatur tempore impetrationis dictae gratiae vivae vocis oraculo expeditae.
Quinto an per brevem eiusdem Santissimi Domini novissime expeditum, subdata die ultima aprilis presentis anni, sint omnia vel aliqua dictorum dubiorum sublata.
TRADUZIONE IN ITALIANO
DUBBI SULLA POSIZIONE GUURIDICA DI MARIA LORENZA LONGO
APRILE – LUGLIO 1536
Napoli, aprile-luglio 1536. – Dubbi sulla posizione giuridica di Maria Lorenza Longo come abbadessa del monastero di Santa Maria in Gerusalemme, relativi al suo diritto di essere abbadessa, di ricevere le novizie e di dare ad esse l’abito di Cappuccine, riammetterle al noviziato e alla professione; tali diritti sono resi piú difficili dalla sua età e inesperienza e dal suo compromesso stato di salute. Va anche detto che il sito del monastero non è appropriato, perché insufficiente e troppo vicino all’ospedale (Napoli, Archivio delle Clarisse Cappuccine, cart. VIII, b. 19. Ediz.: Giuliana Boccadamo – Alda De Luzenberger, Maria Longo e la Napoli della prima metà del ’500, in Campania Sacra 30 [1999] 95-97).
In primo luogo, è dubbio che la persona di Suor Maria Longo, in base alle parole contenute nella bolla, ovvero “e alla stessa Maria come durante la sua vita il monastero di questo tipo, le cui suddette monache sono tenute a obbedirle come madre e superiora”, ecc. e altrove: “Per una badessa e dodici monache che professino tre voti regolari del detto Ordine ivi introdotti e mantenuti per l’elezione della stessa Maria”, ecc., sia qualificata per poter accogliere donne laiche come monache e converse dello stesso monastero nel futuro monastero delle monache di Santa Chiara, e per imporre loro l’abito regolare, assegnare loro un anno di prova e infine ammetterle alla professione, e per amministrare liberamente altre cose in materia spirituale e temporale, ed esercitare tutte quelle funzioni che le abbadesse delle monache di santa Chiara sono solite fare ed esercitare nei loro monasteri per legge e consuetudine, poiché nessun’altra abbadessa può essere presente nel suddetto monastero finché Suor Maria è in vita.
Il motivo che potrebbe indurre qualcuno a dubitare è il seguente: ella stessa non ha mai sperimentato la suddetta regola di santa Chiara, e inoltre non solo perché non l’ha professata espressamente, ma nemmeno tacitamente. E anche perché non è vergine, ma vedova, che non può presiedere alle vergini; cosa che tutti dovrebbero di diritto concordare nella persona di colei che dovrebbe presiedere un monastero di monache; il canone sulle indennità all’inizio; lì e ha espressamente professato un Ordine regolare; riguardo all’elezione nel sesto canone con la causa; il canone con il maestro; il canone dell’ufficio al di fuori dello stesso titolo.
Glossa sulla parola “espressamente”; canone nessuno viene eletto con lo stesso titolo nel sesto canone; canone come virgini, XXXI. 9. 1; glossa sulla parola razionale clem. Considerando il § decidiamo anche sullo status delle monache, dal quale sembra che si dica che o nel suddetto ci sarà bisogno di una nuova petizione, poiché non vi è espressamente inserito che essa possa ministrare in materia spirituale, ricevere donne laiche come monache e imporre loro l’abito regolare, e fare le altre cose che sono state dette sopra. Oppure se tutto quanto detto sopra deriva dalle parole generali scritte sopra, poiché non risulta in esse che il Papa, da certa conoscenza, abbia voluto dispensarle dai suddetti diritti, si temerà che siamo nei termini della glossa nella parola noscatur, capitolo 1 sulla costituzione nel sesto e della glossa nella parola dissonante, canon pastoralis de fi. Istruzioni, soprattutto perché la clausura generale nonostante posta alla fine non è legalmente sufficiente in virtù di ciò che il nome glossa nella parola menziona, canone alcune delle cose scritte.
In secondo luogo, è dubbio che la suddetta grazia, per quanto riguarda la sua persona, sia definita un atto furtivo o surrettizio a causa delle attuali condizioni di salute di Suor Maria stessa, la quale, costretta a letto, sembra soffrire di una malattia grave e incurabile, tanto da poter essere giudicata permanentemente inabile, in modo da non poter amministrare l’ufficio di governo e amministrazione nel futuro monastero; poiché le condizioni della sua persona sono state espresse al Papa in modo diverso da come appaiono nella narrazione della stessa grazia, mentre lì si dice soltanto: «ora afflitta da infermità e in età senile, condotta dallo zelo religioso dalla vita attiva a quella contemplativa» ecc. Pertanto sembra che sia nel caso del capitolo sulle lettere, il capitolo della Sede Apostolica sui rescritti. Il Papa, infatti, è più propenso a dare un coadiutore a coloro che sono afflitti da una malattia incurabile che a concedere loro le lettere di governo della Chiesa o del monastero, come si legge nel capitolo dedicato al clero malato e nel capitolo omonimo del sesto capitolo.
In terzo luogo, dato che la grazia non fu un atto furtivo, e dato anche che in tutto quanto detto sopra ella era qualificata da una certa conoscenza, è dubbio che potesse assumere tale amministrazione senza peccato e nel foro della coscienza. E, per quanto riguarda il lato negativo, sembra possibile rispondere che, sebbene il Papa avesse espressamente derogato in una questione comune affinché non potesse essere nota per qualche vizio di atto menzognero o atto furtivo, ella avrebbe comunque peccato accettando il governo di monache che volevano professare la Regola di santa Chiara, poiché non aveva mai avuto conoscenza o esperienza di quelle cose che vi sono prescritte o stabilite da ciò che il nov. glossa in modo permissivo ancora in Clemente uni. nella parola scienza riguardo all’età e alla qualità; e per detto Innocenzo che riporta e segue Abb. col. Il secondo verso conclude tuttavia Innocenzo un notabile detto nel canone insieme a tutto ciò che riguarda l’elezione.
[Con ortografia diversa] In quarto luogo, si presuppone, dal momento che la stessa Suor Maria è stata consultata, che, considerando la serie e il tenore della Regola di santa Chiara, il luogo in cui attualmente risiede e che era stato designato come monastero, non fosse in grado di ospitare i membri e le officine del monastero delle monache che desideravano professare la Regola di santa Chiara, e anche perché sembrava incapace di ricevere una clausura sufficiente, soprattutto perché era mescolata con pezzi dell’ospedale stesso; clausura sufficiente sembra necessaria sia dalle parole della suddetta bolla “se è già o dopo essere stata munita con una clausura sufficiente” ecc.; sia dal tenore della suddetta Regola.
Pertanto, non intende confinarsi in detto luogo in modo permanente, ma fino a quando non troverà un altro luogo adatto e idoneo. Di conseguenza, dato che nessuno dei dubbi sopracitati gli si presenta in diritto, neanche nel foro di Pietro, resta dubbio se la clausola inserita nella grazia del Sommo Pontefice, concessa vivae vocis oraculo, della quale il Reverendissimo Cardinale Palmieri dà garanzia con lettere patenti, ovvero «fino a quando non sarà completato e terminato un altro monastero che attualmente si dice in costruzione per l’uso e l’abitazione delle dette suore», renda nulla la suddetta grazia, poiché Suor Maria stessa non ha mai iniziato la costruzione di un altro monastero, e in effetti non ha ancora un luogo in cui poter iniziare la costruzione di un altro monastero.
Oppure, in virtù di quella parola, come si afferma, può con la coscienza tranquilla e senza scrupoli confinarsi nel suddetto luogo e godere lì delle stesse grazie e privilegi concessi nella bolla fino a quando non si trovi un altro luogo per costruire un futuro monastero, poiché al tempo in cui fu ottenuta la suddetta grazia, una certa nobildonna era pronta a costruire per lei un altro monastero, e lo avrebbe già iniziato se non fosse stata impedita da Suor Maria stessa, la quale, in virtù del diritto che le spetta nella speranza di trovare un altro luogo per un monastero più adatto e idoneo, la indusse a desistere dalla costruzione di quel monastero, di cui si afferma al momento dell’ottenimento della suddetta grazia, vivae vocis oraculo spedita.
Quinto, forse che per mezzo del breve dello stesso Santissimo Signore, recentemente spedito datato l’ultimo giorno di aprile di quest’anno, tutti o alcuni dei suddetti dubbi siano stati dissipati.